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Riceviamo da un nostro
lettore e collaboratore accreditato un testo di
proposta di legge che richiede la modifica del
D.Lgs sulla farmaceutica 219/2006, laddove
nell'articolo 122 viene identificata la "dipendenza"
degli Isf dal Servizio scientifico e
nell'articolo 126, quando viene identificata la
" indipendenza" del Servizio scientifico
delle aziende dal Marketing aziendale. Il testo
ci sembra attuale, ben motivato e più che mai
necessario a chiarire numerosi dubbi sorti dai
commenti di vari lettori sui diritti e le
funzioni degli informatori scientifici.
Ringraziamo di cuore il nostro collaboratore e
lasciamo, come da sua richiesta, all'iniziativa
delle associazioni di categoria e dei
parlamentari di ogni area politica, il compito
di recepire una proposta che ci pare più che mai
indispensabile portare all'esame del Parlamento.
Non appena avremo notizie sulla sua accoglienza
o meno, da parte di parlamentari sensibili ai
gravi problemi del settore e della categoria, vi
aggiorneremo. FL
Riferimenti normativi e contrattuali:
-
CCNL 2010-2012: gli ISF spostati nell'Area Funzionale Commerciale.
Ciò rispetta il D.Lgs 219/06?
-
Legge n°
833 23 dicembre 1978 istitutiva del Sistema
Sanitario Nazionale
-
Decreto
Legislativo 541/92 ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 92/28/CEE CONCERNENTE LA
PUBBLICITA' DEI MEDICINALI PER USO UMANO.
-
Decreto Legislativo 24
Aprile 2006, n.219,e' stato pubblicato sulla
G.U. del 21/06/06,supplemento ordinario
n.153
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Proposta di legge di modifica del D.Lgs 219/2006
Onorevoli colleghi: la
Direttiva 2001/83/CE, nel Comma 1, Articolo 98,
stabilisce che: “Il titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio
istituisce presso la propria impresa un
servizio scientifico incaricato
dell'informazione in merito ai medicinali che
immette in commercio.”. Il
Decreto Legislativo n° 541 del 1992, ora
abrogato in quanto integrato nel nuovo D. Lgs
219/2006, recependo tale suddetta direttiva
stabiliva che: “Art. 14 - 1. A partire dal 1
luglio 1993, ogni impresa titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio
di medicinali deve essere dotata di un
servizio scientifico incaricato
dell'informazione sui medicinali che immette sul
mercato.”. All’art. 9, C. 6,
lo stesso decreto stabiliva che: “Gli
informatori scientifici devono riferire al
servizio scientifico di cui all'art. 14, dal
quale dipendono, tutte le
informazioni sugli effetti secondari dei
farmaci, allegando, ove possibile, copia delle
schede di segnalazione utilizzate dal medico ai
sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 93.”.
Tali norme sono state trasposte nel suddetto
D.Lgs 219/2006 che nell’Art. 126 cosi
recita: “Servizio scientifico C.1.
Ogni impresa titolare dell'AIC di medicinali
deve essere dotata di un servizio
scientifico incaricato dell'informazione sui
medicinali che immette sul mercato. Il
servizio e' diretto da un laureato in possesso
del diploma di laurea in medicina e chirurgia o
in farmacia o in chimica e tecnologia
farmaceutiche ai sensi della legge 19 novembre
1990, n. 341, o in possesso di laurea
specialistica o magistrale appartenente alle
classi di laurea specialistica o magistrale cui
fanno riferimento i settori
scientifico-disciplinari dei diplomi di laurea
sopra indicati, medicina e chirurgia, farmacia,
chimica e tecnologia farmaceutiche.
Il Servizio scientifico deve essere
indipendente dal Servizio marketing dell'impresa
farmaceutica.”. In modo
coerente riporta anche, all’Art. 122: “Requisiti
e attività degli informatori scientifici C.
6. Gli informatori scientifici
devono riferire al servizio scientifico di cui
all'articolo 126, dal quale essi dipendono,
ed al responsabile del servizio di
farmacovigilanza di cui al comma 4 dell'articolo
130, tutte le informazioni sugli effetti
indesiderati dei medicinali, allegando, ove
possibile, copia delle schede di segnalazione
utilizzate dal medico ai sensi del titolo IX.”.
Da quanto sopra riportato si evidenzia la
volontà del legislatore di applicare lo spirito
della legge 833/78, istitutiva del Sistema
Sanitario Nazionale, laddove afferma che:
“Art 29. (Disciplina dei farmaci).
- La produzione e la distribuzione dei farmaci
devono essere regolate secondo criteri coerenti
con gli obiettivi del servizio sanitario
nazionale, con la funzione sociale del
farmaco e con la prevalente finalità pubblica
della produzione.” ; ed “
Art. 31.
(Pubblicità ed informazione scientifica sui
farmaci). - Al servizio sanitario nazionale
spettano compiti di informazione scientifica sui
farmaci e di controllo sull'attività di
informazione scientifica delle imprese titolari
delle autorizzazioni alla immissione in
commercio di farmaci.”.
Se, dunque, il farmaco ha una funzione
sociale e la sua produzione ha una prevalente
finalità pubblica è evidente che l’attività
dell’informazione scientifica delle aziende
titolari di AIC deve essere svincolata, senza
ambiguità, in modo organico e funzionale, dal
Servizio marketing dell’impresa farmaceutica.
Attualmente il testo che attribuisce la
dipendenza degli informatori scientifici sul
farmaco dal Servizio scientifico viene spesso
interpretato e applicato in modo ambiguo e non
nello spirito delle suddette leggi 833/78 e
219/2006. Ne è conferma il testo dell’ultimo
rinnovo contrattuale, tra le parti sociali, del
CCNL chimico-farmaceutico del 18 gennaio 2009;
contratto che regola l'attività della
maggioranza degli informatori scientifici sul
farmaco italiani. In tale rinnovo si evidenzia
la cancellazione dal contratto dell’Area
funzionale 12 - informazione medico-scientifica
e l’inserimento, a scopo formativo, degli
informatori scientifici sul farmaco, nell’area
funzionale 2 – Commerciale Marketing/vendite
(vedi riferimenti, ndr). Da quanto sopra si
evince l’urgenza e la necessità, per una
migliore garanzia ai cittadini della corretta
tutela della salute pubblica da parte dello
Stato, di una maggiore specificazione che eviti
interpretazioni che esulano dallo spirito della
legge, del termine “dipendono” riferito
agli informatori scientifici sul farmaco e del
termine “indipendente” riferito al
Servizio scientifico incaricato
dell’informazione sui medicinali.
A tale scopo si
propone quanto segue:
ART.1
L’Art. 122, “Requisiti
e attività degli informatori scientifici”,
C.6, del D.Lgs 219/2006 è sostituito dal
seguente:
- "Gli
informatori scientifici devono riferire al
servizio scientifico di cui all'articolo 126,
dal quale essi dipendono in modo organico
e funzionale,
ed al responsabile del servizio di
farmacovigilanza di cui al comma 4 dell'articolo
130, tutte le informazioni sugli effetti
indesiderati dei medicinali, allegando, ove
possibile, copia delle schede di segnalazione
utilizzate dal medico ai sensi del titolo IX.”.
ART. 2
L’Art.
126 “Servizio scientifico”, C.1, del
D.Lgs 219/2006 è sostituito dal seguente:
-“Ogni
impresa titolare dell'AIC di medicinali deve
essere dotata di un servizio scientifico
incaricato dell'informazione sui medicinali che
immette sul mercato. Il servizio e' diretto da
un laureato in possesso del diploma di laurea in
medicina e chirurgia o in farmacia o in chimica
e tecnologia farmaceutiche ai sensi della legge
19 novembre 1990, n. 341, o in possesso di
laurea specialistica o magistrale appartenente
alle classi di laurea specialistica o magistrale
cui fanno riferimento i settori
scientifico-disciplinari dei diplomi di laurea
sopra indicati, medicina e chirurgia, farmacia,
chimica e tecnologia farmaceutiche.
Il Servizio scientifico deve
essere indipendente, in modo organico e
funzionale, dal Servizio marketing dell'impresa
farmaceutica.”.
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