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Articolo aggiornato  martedì 30 ottobre 2012 15.40.16

 
 L'informatore senza titolo idoneo è "sanato definitivamente" dai DL.vi 541/92 e 219/2006



Finalmente, grazie all'iniziativa del sindacato autonomo SLF cobas  (www.sindacatoslf.it ) il MINISTERO DELLA SALUTE, ha confermato esplicitamente che anche il decreto 219/06, sostituendosi all'ormai abrogato decreto 541/92, ha inteso salvaguardare il posto di lavoro di tutti quegli informatori scientifici del farmaco che all'entrata in vigore del suddetto 219/06 (il 07 luglio 2006) svolgevano attività di ISF, pur non avendo la laurea o il titolo idoneo alla professione.

Ciò ci conforta notevolmente poiché alcune voci di settore hanno voluto interpretare tale sanatoria limitandola alla situazione ed al posto di lavoro ricoperto al momento della sanatoria stessa.

Poteva, perciò, accadere che l'informatore sanato dai due decreti, 541/92 e 219/06, che veniva messo in mobilità od aveva una "vacatio" forzata della sua attività, per un qualunque motivo, non potesse poi essere riassunto dalla stessa o da altra azienda a svolgere la professione per la quale era stato sanato.

Non è chiaramente una "abilitazione"che i suddetti decreti hanno inteso dare, poiché tale condizione si può concedere solo nel momento in cui esista un albo di tali professionisti, ma una "sanatoria" che ha voluto salvaguardare le centinaia di posti di lavoro che il 541/92 ed il 219/06 potevano mettere a rischio per problemi di forma, rendendo di fatto "idonei" a proseguire la loro attività, gli informatori beneficiari di tale sanatoria.

L'idoneità alla prosecuzione della professione in atto al momento dell'entrata in vigore dei due
decreti non va, perciò, intesa come prosecuzione obbligatoria nella medesima azienda, e cioè l'obbligo di rimanere in sella anche se il cavallo muore o ti disarciona o vuoi solo cambiare cavallo, ma come "sanatoria" della non idoneità del titolo di studio posseduto da chi era in attività di informatore scientifico, con regolare contratto, al momento dell'entrata in vigore dei suddetti decreti..

Perciò è l'informatore che è sanato (cioè reso idoneo) nell'ambito della sua funzione, in quanto sarebbe difficile immaginare di sanare un contratto di lavoro da informatore in atto in quel momento, essendo questa una situazione soggetta a mutazioni nel tempo ed essendo questo ultimo tipo di iniziativa, semmai immaginabile, del ministero del lavoro e non del Presidente della Repubblica in un Testo Unico sulla farmaceutica.

D'altra parte la "sanatoria" di una situazione lavorativa in atto, in un settore dove il cambio di azienda è frequentissimo, come, purtroppo, anche la messa in mobilità ed i recenti licenziamenti, avrebbe avuto il significato della beffa oltre al danno.

Perciò, riassumendo, sono resi "idonei permanentemente" a svolgere la professione di informatore scientifico del farmaco etico o di qualunque altro tipo di "farmaco", per come nella definizione di farmaco riportata nel decreto 219/2006, tutti quei professionisti che all'entrata in vigore dei decreti legislativi 541/92 o 219/06 svolgevano, anche senza possedere il prescritto titolo di studio, la suddetta professione. Tale idoneità rimane valida anche se successivamente gli informatori abbiano, per qualunque motivo (cambio di azienda, mobilità, ecc.), una sospensione momentanea della loro attività.

Questo è, a nostro parere, il modello più adatto alla dichiarazione di idoneità all'esercizio della professione di informatore scientifico. Nel modello specificare l'azienda, il periodo temporale e il decreto per il quale si è potuto beneficiare della sanatoria come informatore scientifico del farmaco. Salvo specifica richiesta dell'azienda non riteniamo necessario allegare nulla.

Francesco Lupinacci


Nota: va da se che ci potrà essere ancora qualcuno che dubiterà del significato di tale chiarimento; ma sarebbe oltremodo fuori luogo e, a nostro modo di vedere, patologico, se si dovesse pretendere il giuramento del Ministro della Salute, con la mano sulla Costituzione, o un chiarimento del chiarimento, per avere l'accordo anche di tali "dubbiosi". Accontentiamoci di dibattere sulla pericolosità del buco dell'ozono o di dubitare della regolarità del prossimo rigore fischiato ai mondiali di calcio e lasciamo lavorare in pace quei professionisti che, nella grave crisi occupazionale del paese, ancora riescono a farlo con grande preparazione e serietà.

www.sindacatoslf.it

Ministero della Salute chiarisce quesiti di slf  - Isf senza titolo di studio idoneo e che svolgevano attività, con il DL 219/06 possono continuare a lavorare dopo eventuale collocazione in mobilità

 

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