Cessione o
trasferimento d'azienda
Ultimo aggiornamento:
1/10/2009, a cura di A.Riboni
La cessione o trasferimento d'azienda, definita dall'art. 2555
del Codice Civile come "il complesso di beni organizzati
dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa", non incide di
regola sui rapporti di lavoro, ovvero: vi è continuità nei
rapporti di lavoro pur cambiando il datore di lavoro . Più
semplicemente, le cessioni o trasferimenti d'azienda
costituiscono cessione della attività e delle persone che la
svolgono da una azienda ad un'altra, quindi i rapporti di lavoro
vengono a loro volta trasferiti analogamente a quanto avviene
nella fattispecie dei passaggi diretti.
E' opportuno fare alcune considerazioni prima di entrare nel
merito delle conseguenze concrete sui lavoratori interessati da
un trasferimento o cessione d'azienda. Intanto va osservato che,
ormai da tempo, la giurisprudenza aveva accettato come legittima
non solo l'ipotesi della cessione di una intera azienda, bensì
perfino quella di una parte (più comunemente definita ramo)
dell'azienda stessa: l'unica condizione era che questa parte
fosse dotata di autonomia funzionale e organizzativa e che
queste due caratteristiche fossero preesistenti al momento della
cessione. E' evidente come ciò costituisse una tutela per i
lavoratori i quali potevano opporsi, con buone possibilità di
successo, ad operazioni poste in essere dai datori di lavoro per
fini speculativi, oppure allo scopo di liberarsi di coloro che
consideravano improduttivi e/o, più semplicemente,
"professionalmente non interessanti". La
Legge 30 del 2003 , ha tentato di spazzare via questo
principio rendendo possibile terziarizzare all'infinito
un'azienda anche se non vi è nessuna esigenza produttiva, nè
autonomia preesistente del ramo da cedere: la citata Legge
ritiene sufficiente che l'autonomia funzionale e organizzativa
del ramo da cedere esista solo e semplicemente al momento della
cessione del ramo medesimo. In ultima analisi il datore di
lavoro può scegliere i lavoratori da conferire ad altre aziende,
magari con una forza lavoro inferiore a 15 dipendenti, che poi
verranno chiuse o drasticamente ridimensionate soprattutto
nell'organico.
Il Codice Civile regola in modo dettagliato e
specifico la cessione d'azienda ed in particolare, per quanto
attiene i crediti di lavoro, la disciplina è definita dall'
art. 2112 c.c. Il primo comma di questo articolo stabilisce
che se il cedente non provvede a dare disdetta in tempo utile,
il contratto di lavoro continua, come già detto, con
l'acquirente ed il prestatore di lavoro conserva i diritti
derivanti dall'anzianità raggiunta prima della cessione; occorre
precisare che, nel caso di cessione di parte di una azienda, la
citata disciplina riguarda esclusivamente i lavoratori del
settore ceduto; quanto fin qui detto vale anche per il
Trattamento di Fine Rapporto che viene trasferito dal cedente
all'acquirente. Il terzo comma dell'
art. 2112 c.c. stabilisce che, in caso di accordo sindacale,
il vecchio titolare sia liberato dalle obbligazioni nascenti dal
rapporto di lavoro ceduto. L'
art. 2112 c.c. è stato modificato dall'
art. 47 della Legge 428/90 che ha recepito la Direttiva
Comunitaria n. 187/77.
La citata nuova Legge non si limita, come nel caso del Codice
Civile, a disciplinare la sorte dei rapporti di lavoro, ma
prevede anche una specifica procedura sindacale per la
realizzazione del trasferimento d'azienda (o di ramo d'azienda).
Il primo e secondo comma della Legge prevedono che, per i
trasferimenti d'azienda con più di 15 dipendenti, vengano
attivate le seguenti procedure sindacali:
l'alienante e l'acquirente devono dare
comunicazione per iscritto del trasferimento alle rispettive
Rappresentanze e Associazioni Sindacali di categoria 25 giorni
prima del passaggio di proprietà dell'azienda; la comunicazione
deve riguardare i motivi del trasferimento, le sue conseguenze
giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori e le eventuali
misure previste nei confronti di questi ultimi; su richiesta
scritta delle Organizzazioni Sindacali, inviata entro 7 giorni
dal ricevimento della comunicazione sopra descritta, l'alienante
e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro 7 giorni dal
ricevimento della richiesta, un esame congiunto con le
associazioni sindacali richiedenti; non essendo stabilito un
particolare obbligo di trattare, la Legge afferma che il
trascorrere del termine di 10 giorni dall'inizio della
consultazione, determina l'esaurimento dell'esame stesso, con
conseguente libertà d'azione da parte delle aziende interessate;
il mancato rispetto della sopra descritta procedura viene
sanzionato quale comportamento antisindacale (art. 28 Legge
300/70) con il conseguente decreto del pretore ai fini della
rimozione del comportamento medesimo e dell'instaurazione
dell'esame congiunto.
La legge di riforma afferma, con forza, la
conservazione da parte del lavoratore di tutti i diritti
acquisiti nel corso del precedente rapporto di lavoro comprese
le liberalità aziendali e le cosiddette prassi aziendali. Nei
casi di modifica di contratti collettivi nazionali di categoria,
essi potranno essere sostituiti da altri di altre categorie
fermo restando il mantenimento dei diritti acquisiti,
l'eventuale armonizzazione delle normative nuove con le vecchie
(senza per ciò derivarne alcun danno economico e/o materiale per
il lavoratore) e quant'altro necessario a rendere chiaro e
trasparente il rapporto di lavoro. Nel caso particolare di
istituti presenti nel rapporto di lavoro con l'alienante e non
ripetibili con l'acquirente, il primo dovrà farsi carico di
liquidare ai lavoratori un adeguato indennizzo a fronte della
perdita degli istituti medesimi. Per completezza d'esposizione
occorre osservare che gli accordi sindacali di natura
transattiva che possano, ad esempio, prevedere rinunce a diritti
preesistenti al fine, sempre per esempio, di salvaguardare
l'occupazione, sono perfettamente validi e ciò trova
giurisprudenza in una sentenza della Corte di Cassazione del 4
luglio 1991, n. 7397. Vi sono altri casi di accordi sindacali di
natura transattiva considerati perfettamente validi, fermo
restando il diritto individuale del singolo lavoratore di non
riconoscersi in tali conciliazioni e di ricorrere, quindi, alla
magistratura per tutelare individualmente i suoi interessi.
L'ipotesi di
contestazione della cessione o trasferimento d'azienda (o di
ramo) può rivelarsi particolarmente impervia dopo l'introduzione
della Legge 30, ma numerose e ripetute sentenze, ormai passate
in giudicato, permettono di conservare fondate speranze in
proposito. La magistratura, anche in base al principio di
supremazia della normativa comunitaria, interpreta la nozione di
ramo d'azienda considerando vincolanti le pronunce della Corte
di Giustizia e riafferma che il ramo d'azienda, per essere
tale, deve presentarsi come un'articolazione funzionalmente
autonoma di un'entità organizzativa preesistente. A sostegno
di quanto appena affermato è utile citare la
giurisprudenza in
materia e la
sentenza
emessa nel febbraio 2008 dal tribunale di Roma
riguardo a una cessione di ramo d'azienda
da Sistemi Informativi a Selfin.
Infine, per quanto riguarda gli adempimenti e
obblighi datoriali in caso di trasferimento d'azienda con
particolare riferimento al trattamento di fine rapporto e al suo
eventuale trasferimento al fondo Tesoreria, è fortemente
consigliata la lettura del
Messaggio n. 21062 del 23 settembre 2009
emanato dalla Direzione Centrale entrate dell'INPS e
la
circolare n. 70 del 3 aprile 2007
emanata dal medesimo istituto. |