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Ministero Salute chiarisce norma su sostituzione
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Pharmakronos |
Ministero Salute chiarisce norma su sostituzione
generici
"L'espressione 'equivalente
generico' deve intendersi riferita a tutti i
medicinali che risultino equivalenti a quello
specificato dal medico, senza operare alcuna
distinzione fra medicinali 'con marchio' e
medicinali a denominazione generica.
Quindi
per alleggerire i costi sulle famiglie, il
farmacista è tenuto a dispensare, al posto
del farmaco commerciale, il medicinale
generico equivalente avente il costo più
basso, a meno che il medico non abbia
espressamente indicato in ricetta la non
sostituibilità del farmaco prescritto o salvo
diversa richiesta del cliente".
E' quanto
precisa una nota del ministero della Salute.
"Sono stati chiesti chiarimenti sulla
corretta interpretazione del comma 9
dell'articolo 11 del decretolegge 1 del
2012, cosiddetto decreto 'Cresci Italia'
evidenzia la nota con particolare
riferimento al comportamento al quale è
tenuto il farmacista. La norma stabilisce che
'il farmacista, qualora sulla ricetta non
risulti apposta dal medico l'indicazione
della non sostituibilità del farmaco
prescritto, è tenuto a fornire il medicinale
equivalente generico avente il prezzo più
basso, salvo diversa richiesta del cliente'". "Un'interpretazione letterale della
disposizione sottolinea il ministero
potrebbe indurre a ritenere che al farmacista
venga imposto di dare al cliente (che non
esprima una diversa volontà) il medicinale
con denominazione generica avente il prezzo
più basso fra i medicinali di uguale
composizione, anche quando tale prezzo
risulti uguale o addirittura superiore al
prezzo del medicinale 'con marchio' indicato
come prima scelta dal medico". Da qui, la
precisazione che "l'espressione 'equivalente
generico' deve intendersi riferita a tutti i
medicinali che risultino equivalenti a quello
specificato dal medico, senza operare alcuna
distinzione fra medicinali 'con marchio' e
medicinali a denominazione generica.
La
corretta interpretazione della norma
conclude il ministero non può prescindere
dalla ratio dell'intero comma 9, le cui
finalità sono dirette a favorire l'uso di
medicinali equivalenti a più basso costo, in
tutti i casi in cui non sussistano specifiche
ragioni sanitarie che rendano necessario
l'impiego dello specifico medicinale indicato
dal medico". (B.D.C.) |
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