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Ministero Salute chiarisce norma su sostituzione generici
Pharmakronos
Ministero Salute chiarisce norma su sostituzione generici

"L'espressione 'equivalente generico' deve intendersi riferita a tutti i medicinali che risultino equivalenti a quello specificato dal medico, senza operare alcuna distinzione fra medicinali 'con marchio' e medicinali a denominazione generica.

Quindi per alleggerire i costi sulle famiglie, il farmacista è tenuto a dispensare, al posto del farmaco commerciale, il medicinale generico equivalente avente il costo più basso, a meno che il medico non abbia espressamente indicato in ricetta la non sostituibilità del farmaco prescritto o salvo diversa richiesta del cliente".


E' quanto precisa una nota del ministero della Salute. "Sono stati chiesti chiarimenti sulla corretta interpretazione del comma 9 dell'articolo 11 del decretolegge 1 del 2012, cosiddetto decreto 'Cresci Italia' evidenzia la nota con particolare riferimento al comportamento al quale è tenuto il farmacista.
La norma stabilisce che 'il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, è tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo più basso, salvo diversa richiesta del cliente'".
"Un'interpretazione letterale della disposizione sottolinea il ministero potrebbe indurre a ritenere che al farmacista venga imposto di dare al cliente (che non esprima una diversa volontà) il medicinale con denominazione generica avente il prezzo più basso fra i medicinali di uguale composizione, anche quando tale prezzo risulti uguale o addirittura superiore al prezzo del medicinale 'con marchio' indicato come prima scelta dal medico".
Da qui, la precisazione che "l'espressione 'equivalente generico' deve intendersi riferita a tutti i medicinali che risultino equivalenti a quello specificato dal medico, senza operare alcuna distinzione fra medicinali 'con marchio' e medicinali a denominazione generica.
La corretta interpretazione della norma conclude il ministero non può prescindere dalla ratio dell'intero comma 9, le cui finalità sono dirette a favorire l'uso di medicinali equivalenti a più basso costo, in tutti i casi in cui non sussistano specifiche ragioni sanitarie che rendano necessario l'impiego dello specifico medicinale indicato dal medico".
(B.D.C.)

 

 

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