CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI
A. In genere
B. Procedura sindacale
C. Criteri di scelta
D. Rotazione
E. Casistica
F. Condotta antisindacale
A. In genere
-
Avverso i provvedimenti di sospensione in
CIGS è esperibile il ricorso ex art. 700 cpc, sussistendo il
periculum in mora sia sotto il profilo del danno
patrimoniale subito dal lavoratore sospeso che della lesione
del diritto al lavoro, tutelato dall'art. 4 Cost.,
insuscettibile di risarcimento del danno per equivalente
(Trib. Roma 31/3/95, pres. Zecca, est. Pecora, in D&L
1995, 907, nota BORALI)
-
E' illegittima la sospensione in CIGS del
lavoratore che sia stato individuato senza tenere conto
della complessiva attività del reparto o ufficio cui era
addetto e senza una comparazione delle singole posizioni
lavorative che abbia avuto riguardo non solo alle esigenze
produttive ma anche agli altri criteri previsti
dall'ordinamento (Pret. Milano 23/12/95, est. Canosa, in
D&L 1996, 451)
- Costituisce violazione delle <<clausole di rientro>>
oltre che dei principi di correttezza e buona fede inviare
una lavoratrice a un corso di riqualificazione di assoluta
pretestuosità e inutilità formativa, al termine del periodo
di sospensione in CIGS; ne consegue il diritto al rientro in
servizio avendo l'azienda con il suo comportamento
concretizzato un inadempimento degli obblighi derivanti da
accordi sindacali (Pret. Napoli 22/2/96, est. Pancaro, in
D&L 1996, 711, nota QUATTROMINI)
-
Non sussiste il nesso causale tra la
sospensione in CIGS e l'invocata ristrutturazione e
riorganizzazione aziendale, peraltro genericamente riferita
a tutte le società del gruppo, ove risultino in espansione i
settori cui ineriscono le mansioni del lavoratore,
permangano le sue funzioni e si ricerchi nuovo personale per
posizioni di lavoro analoghe; consegue l'ordine di
reimmissione in servizio e il pagamento, in favore del
lavoratore, delle differenze retributive fra stipendio pieno
e trattamento di CIGS per il periodo in cui ha avuto luogo
la sospensione (Pret. Milano 19/1/95, est. Martello, in
D&L 1995, 619)
-
Ove non sussista una valida causa di
risoluzione del rapporto di lavoro, deve ritenersi
illegittima la mancata riammissione in servizio del
lavoratore al termine del periodo di CIGS e questi,
pertanto, ha diritto a essere reintegrato in via d'urgenza
nel posto di lavoro (Pret. Milano 20/2/95, est. Sala, in
D&L 1995, 621)
- E' illegittima l'ammissione alla CIG disposta in
considerazione della mera inadempienza della ditta
committente e obbligata alla fornitura delle materie prime,
senza alcuna correlazione con una temporanea crisi
produttiva di settore o di mercato (TAR Toscana, pres. ed
est. Berruti, in D&L 1995, 147)
-
La Cigs prescinde, per la sua stessa
ratio, dalla soppressione di posti di lavoro, pertanto,
non vi è mancanza di coerenza tra la singola sospensione e
la causa integrabile, quand’anche il posto del lavoratore
sospeso non sia soppresso, ma attribuito ad altro lavoratore
(Pret. Frosinone 2/10/96, est. Cianfrocca, in D&L
1997, 569)
-
Se la "causa integrabile" non è
riferibile al posto di lavoro legittimamente occupato dal
dipendente sospeso, la collocazione in Cig è illegittima e
consegue a favore del lavoratore la riammissione nel posto
di lavoro e il risarcimento del danno, nella misura della
differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione e
la retribuzione piena spettante (Pret. Milano 28/11/96, est.
Atanasio, in D&L 1997, 579)
- Il mancato intervento di autorizzazione della Cig rende
illegittima la sospensione del lavoratore (Pret. Milano
28/11/96, est. Atanasio, in D&L 1997, 579)
-
Nel caso di esubero di personale avente
carattere strutturale e non temporaneo, è illegittimo il
ricorso alla procedura di Cigs, ex art. 1 L. 23/7/91 n. 223,
anziché a quella di mobilità, di cui all’art. 4 della legge
citata, non potendo tale procedura essere utilizzata per
gestire espulsioni definitive dei lavoratori (nella
fattispecie, erano stati collocati in Cigs lavoratori scelti
in quanto dotati dei requisiti necessari per accedere,
all’esito della Cigs, a un trattamento di quiescenza) (Pret.
Milano 31/10/98, est. Negri della Torre, in D&L 1999,
87)
- Il ricorso alla Cig per far fronte a esigenze non di
carattere temporaneo, dovute a eventi transitori, bensì a
una strutturale insufficienza di fatturato è da considerarsi
illegittimo (Pret. Milano 28/11/96, est. Atanasio, in D&L
1997, 579)
-
Dall’inadempimento all’ordine di
reintegrazione ex art. 18 SL per avere il datore di lavoro
adibito il lavoratore a un’unità produttiva diversa da
quella cui era addetto precedentemente all’intimazione del
licenziamento, consegue l’illegittimità della sospensione in
Cigs del lavoratore disposta in considerazione della sua
assegnazione a tale diversa unità produttiva e il diritto
del lavoratore a ottenere, a titolo di risarcimento dei
danni, la differenza tra la normale retribuzione a lui
spettante e il minor trattamento percepito (Pret. Milano
20/12/97, est. Muntoni, in D&L 1998, 451)
B. Procedura sindacale
-
È illegittima la sospensione dal lavoro
disposta dal datore di lavoro per l’intervento straordinario
di integrazione salariale ove quest’ultimo – che tale
intervento abbia richiesto per attuare un programma di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale,
che implichi una temporanea eccedenza di personale – abbia
da una parte escluso di adottare il criterio della rotazione
e d’altra parte non abbia adempiuto l’onere prescritto dal
settimo comma dell’art. 1, L. 23/7/91 n. 223, omettendo di
comunicare previamente – e quindi anche di assoggettare
all’esame congiunto previsto dall’art. 5, L. 20/5/75 n. 164
– altri e diversi criteri di individuazione dei lavoratori
da sospendere (Cass. 17/3/98 n. 2882, pres. Nuovo, est.
Amoroso, in D&L 1998, 645, n. FRANCESCHINIS, La
retromarcia della Cassazione sulle violazioni formali nella
procedura di concessione della Cig)
-
E' illegittima la sospensione dal lavoro
per messa in cassa integrazione guadagni straordinaria
nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia omesso di
comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame
congiunto previsto dall'art. 5 L. 164/75, gli specifici
criteri, anche diversi dalla rotazione, di individuazione
dei lavoratori da sospendere (Cass. S.U. 11/5/00 n. 302, in
Foro it. 2000, pag. 2156)
-
E' illegittima la collocazione del
lavoratore in CIGS che sia stata disposta in violazione
dell'obbligo del datore di lavoro di comunicare, ex art. 1
c. 7 L. 223/91, i criteri di individuazione dei lavoratori
da sospendere (Pret. Milano 20/3/96, est. Frattin, in D&L
1996, 943. Vedi anche sotto la voce Condotta
antisindacale, n. 1. In senso conforme, v. Pret. Milano
8/1/96, ivi1996, 404; Pret. Milano 10/6/95, est.
Porcelli, in D&L 1995, 912; Pret. Milano 9/1/95, est.
Martello, in D&L 1995, 579; Pret. Milano 14/11/94,
est. Frattin, in D&L 1995, 329; Pret. Milano 17/6/94,
est. Frattin, in D&L 1995, 117; Pret. Milano 4/5/96,
est. Cincotti, in D&L 1997, 89; Pret. Frosinone
2/10/96, est. Cianfrocca, in D&L 1997, 569; Pret.
Milano 17/2/99, est. Frattin, in D&L 1999, 325)
-
E' illegittima la collocazione del
lavoratore in CIGS qualora sia stata omessa la preventiva
comunicazione dei motivi ostativi alla rotazione ex art. 1
c. 8 stessa legge (Pret. Milano 20/3/96, est. Frattin, in
D&L 1996, 943. In senso conforme, v. Pret. Milano
4/5/96, est. Cincotti, in D&L 1997, 89. Vedi anche
sotto la voce Condotta antisindacale, n. 1. In senso
contrario, v. Pret. Milano 14/11/95, ivi 1996, 407)
-
La violazione, da parte del datore di
lavoro, dell'obbligo di informazione in ordine ai criteri di
scelta del personale da collocare in CIGS, di cui all'art. 1
c. 7 L. 223/91, non comporta l'illegittimità della
sospensione in CIGS disposta nei confronti del singolo
lavoratore (Trib. Milano 16/11/94, pres. Mannacio, est. Ruiz,
in D&L 1995, 330, con nota redazionale)
-
Le generiche indicazioni con cui le parti
si danno reciprocamente atto di avere espletato la procedura
di consultazione sindacale non valgono a riconoscere
validità a una procedura in cui la preventiva comunicazione
dei criteri di scelta e dei motivi non sia stata, in realtà,
effettuata (Pret. Milano 9/1/95, est. Martello, in D&L
1995, 579)
-
Le modalità della rotazione, di cui
all'art. 1 c. 7 e 8 L. 223/91, devono essere comunicate al
sindacato solo se il datore di lavoro intenda adottare la
rotazione; in caso contrario, i motivi ostativi alla
rotazione devono essere indicati nel programma da presentare
al Cipi e non anche al sindacato nel corso della procedura
sindacale preventiva (Trib. Milano 16/11/94, pres. Mannacio,
est. Ruiz, in D&L 1995, 330, con nota redazionale)
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Alle sospensioni dei dipendenti da
imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali
e degli spedizionieri doganali, introdotte dal DL 21/6/93 n.
199, convertito nella L. 9/8/93 n. 293, non si possono
applicare le regole di cui all’art. 1, L. 23/7/91 n. 223 e,
in particolare, l’obbligo di comunicare i criteri di scelta
e i motivi ostativi alla rotazione dei lavoratori sospesi,
stante l’interpretazione autentica fornita dall’art. 5, 13°
comma, DL 16/5/94 n. 299, convertito in L. 19/7/94 n. 451
(Trib. Milano 30/7/97, pres. Mannacio, est. Gargiulo, in
D&L 1998, 102)
C. Criteri di scelta
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In ipotesi di intervento della CIGS, ove
non sussistano accordi sindacali circa i criteri di
individuazione dei lavoratori da sospendere, il datore di
lavoro deve rispettare, al riguardo, le esigenze di
correttezza e buona fede; tali esigenze risultano violate –
e a ciò consegue la condanna del datore di lavoro al
risarcimento del danno nella misura delle relative
differenze retributive – qualora non siano stati applicati,
in concorso tra di loro, i criteri di scelta previsti
dall'art. 5 c. 1 L. 223/91, esprimenti un ponderato
bilanciamento dei contrapposti interessi dell'impresa e dei
lavoratori anche in tema di collocazione in CIGS (Pret.
Milano 8/1/96, est. Negri della Torre, in D&L 1996,
393)
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Nella scelta dei lavoratori da collocare
in Cigs, il datore di lavoro deve attenersi ai criteri
individuati ai sensi dell’art. 1, 7° comma, L. 23/7/91 n.
223, da applicarsi nel rispetto dei principi di correttezza
e buona fede, risultando pertanto illegittimo, per contrasto
con tali principi, il comportamento del datore di lavoro
che, dopo aver indicato i reparti nell’ambito dei quali
sarebbero stati individuati i lavoratori da sospendere,
abbia effettuato numerosi trasferimenti dei lavoratori
addetti a tali reparti, di fatto modificando la situazione
cui i suddetti criteri dovevano essere applicati (Pret.
Milano 31/10/98, est. Negri della Torre, in D&L 1999,
87)
-
Ai fini dell'emanazione di un
provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc richiesto avverso la
sospensione in CIGS di un lavoratore, sussiste il fumus
boni iuris nel caso in cui il datore di lavoro non abbia
assolto all'obbligo, che grava sullo stesso, di provare la
corretta applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori
da sospendere individuati in sede di accordo sindacale
(Trib. Roma 31/3/95, pres. Zecca, est. Pecora, in D&L
1995, 907, nota BORALI)
-
È ammessa la verifica in sede giudiziale
del corretto uso del potere imprenditoriale nella scelta dei
lavoratori da sospendere, sia in riferimento ai c.d. "limiti
interni" che a quelli "esterni" (Trib. Milano 15/3/97, pres.
Gargiulo, est. de Angelis, in D&L 1997, 567)
-
L’onere probatorio circa l’applicazione
dei criteri di scelta concordati per la sospensione in Cigs
grava sul datore di lavoro, spettando al dipendente solo di
provare l’esistenza dell’accordo con i criteri relativi e,
attraverso la sospensione, l’alterazione del fisiologico
funzionamento del rapporto; il mancato assolvimento di tale
onere da parte dell’imprenditore rileva sul piano
dell’inadempimento delle obbligazioni scaturenti
dall’accordo e comporta un risarcimento del danno da
quantificarsi nella differenza tra retribuzione che sarebbe
stata percepita e integrazione salariale (Trib. Milano
15/3/97, pres. Gargiulo, est. de Angelis, in D&L
1997, 567)
D. Rotazione
-
La disciplina delle sospensioni in CIGS
prevista dall'art. 1, c. 7 e 8 L. 223/91 impone in via di
principio il criterio della rotazione, quale dovere del
datore di lavoro e diritto dei singoli dipendenti sospesi,
salvo vi ostino ragioni di ordine tecnico – organizzativo
connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza
dell'impresa (Pret. Milano 20/10/95, in D&L 1996,
406, nota Mazzone. In senso contrario, v. Pret. Milano
14/11/95, ivi 1996, 407)
-
La disciplina delle sospensioni in Cigs
impone, salve ragioni imprenditoriali prevalenti, il
criterio della rotazione quale manifestazione dell’obbligo
datoriale di gestire con correttezza e buona fede la
dinamica del rapporto contrattuale; pertanto, la mancata
adozione comporta la condanna al risarcimento del danno, ex
artt. 1218 ss. c.c., per inadempimento contrattuale nei
confronti del lavoratore, nella misura di una percentuale
delle differenze retributive tra quanto il lavoratore
avrebbe percepito a titolo di retribuzione, ove avesse avuto
la possibilità di ruotare equamente con altri, e quanto
invece percepito come integrazione salariale (Pret.
Frosinone 2/10/96, est. Cianfrocca, in D&L 1997, 569)
-
Ai sensi dell’art. 1, 7° comma, L.
23/7/91 n. 223, in ordine alla rotazione del personale
sospeso in Cigs, il datore di lavoro è tenuto a informare le
Rsa in modo dettagliato ed esauriente circa i meccanismi di
rotazione, pena l’illegittimità del provvedimento di
sospensione in Cassa (Trib. Busto Arsizio 17 dicembre 1998,
pres. Bruni, est. Pattumelli, in D&L 1999, 321, n.
Quadrio)
-
In materia di intervento straordinario di
integrazione salariale, il meccanismo della rotazione tra i
lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono
occupati nell'unità produttiva interessata dalle
sospensioni, ove non impedito da documentati e dimostrati
ostacoli inseriti e specificati nel programma aziendale, ai
sensi dell'art. 1 c. 8 L. 223/91, va ex lege riferito
a tutto il personale dell'unità produttiva e non già solo a
un reparto o settore aziendale che la stessa impresa ha
individuato; pertanto va dichiarata illegittima la
sospensione in CIGS del lavoratore, con conseguente condanna
dell'azienda a riammettere in servizio il lavoratore stesso,
ove venga accertata la sua fungibilità con altro personale
aziendale con lavoro analogo e professionalità omogenea (Pret.
Milano 11/11/94, est. Chiavassa, in D&L 1995, 337)
- La violazione della regola della rotazione dei
lavoratori in CIGS comporta il risarcimento del danno
sofferto dal lavoratore in misura pari alla retribuzione
perduta a causa dell'illegittima sospensione (nella
fattispecie, è stata rigettata la domanda del lavoratore
diretta a ottenere anche la reintegrazione sul rilievo che
il lavoratore dopo la proposizione del ricorso era stato
nuovamente sospeso a seguito di una nuova procedura di CIGS)
(Pret. Milano 15/4/95, est,. Atanasio, in D&L 1995,
997)
-
Il lavoratore sospeso dal lavoro e
collocato in Cigs in forza del meccanismo della rotazione ha
il diritto di essere reinserito nell’attività lavorativa,
nonché al risarcimento del danno, rappresentato dal
differenziale tra la retribuzione che gli sarebbe spettata e
il trattamento di Cigs ricevuto (nella fattispecie, è stato
ritenuto che il lavoratore "reinserito" non diventa titolare
del diritto alla conservazione del posto di lavoro, così da
rimanere escluso dai successivi interventi di Cigs, con la
conseguenza che lo stesso lavoratore potrà essere nuovamente
sospeso in attuazione di un successivo accordo aziendale (Pret.
Nola, sez. Pomigliano d’Arco, 6/11/97, est. Perrino, in
D&L 1998, 679, n. PANCINI, Il meccanismo della
rotazione dei lavoratori negli interventi di CIGS)
-
Data la sua diretta incidenza sul
patrimonio individuale, sussiste l’interesse ad agire dei
singoli lavoratori per impugnare il provvedimento di
sospensione in Cigs disposto in violazione della procedura
ex art. 1, 7° comma, L. 23/7/91 n. 223 (Trib. Busto Arsizio
17 dicembre 1998, pres. Bruni, est. Pattumelli, in D&L
1999, 321, n. Quadrio)
E. Casistica
- In caso di trasferimento di ramo d’azienda, è
illegittima, perché disposta da un soggetto non coincidente
con il reale datore di lavoro, la sospensione in Cigs di un
lavoratore addetto al ramo d’azienda trasferito e
illegittimamente mantenuto alle dipendenze dell’imprenditore
cedente (Pret. Milano 31/7/97, est. Vitali, in D&L
1998, 115)
F. Condotta antisindacale
-
Costituisce condotta antisindacale
l'omessa consultazione della Rsa e della corrispondente
organizzazione sindacale territoriale in sede di avvio della
procedura di CIG ai sensi dell'art. 5 L. 164/75 e dell'art.
1 L. 223/91; gli effetti della accertata antisindacalità non
possono peraltro essere quelli della reintegrazione dei
lavoratori posti in CIG, in quanto non vi è prova che la
convocazione dell'organizzazione esclusa avrebbe prodotto
accordi diversi (Pret. Milano 24/5/96, est. Salmeri, in
D&L 1997, 65)
-
Pone in essere un comportamento
antisindacale, tale da comportare l'illegittimità del
successivo provvedimento di sospensione in CIGS, il datore
di lavoro che, in violazione dell'art. 1 c. 7 L. 223/91,
ometta di comunicare alle Rsa e alle OO. SS. maggiormente
rappresentative i criteri di individuazione dei lavoratori
da sospendere e i motivi di ordine tecnico – organizzativo
che impediscono l'adozione di meccanismi di rotazione tra
lavoratori che espletano le medesime mansioni (Pret. Milano
6/4/96, est. Mascarello, in D&L 1996, 947)
-
Costituisce condotta antisindacale la
mancata attivazione della procedura di informazione e
consultazione, prevista dall’art. 5 L.20/5/75 n.164 per il
caso di Cig, nei confronti dell’organizzazione sindacale
che, pur non avendo costituito la Rsa per mancanza dei
requisiti ex art. 19 SL, aderisca a una confederazione
sindacale maggiormente rappresentativa (nella fattispecie, è
stata ritenuta non ostativa alla dichiarazione di
antisindacalità la circostanza che il datore di lavoro
avesse attivato quella procedura nei confronti delle Rsa e
dei sindacati che le avevano costituite) (Pret. Milano
10/2/97, est. Chiavassa, in D&L 1997, 520. In senso
conforme, v. Pretura Milano 4/11/97, est.Salmeri, in D&L
1998, 346)
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