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Quando l'informatore deve prendere la partita IVA |
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 La maggior parte degli
informatori scientifici sul farmaco italiani
lavora come dipendente delle aziende
farmaceutiche con il contratto del settore
chimico-farmaceutico, ma sia per la grande crisi
occupazionale degli ultimi anni, "decisa" dalle
imprese di settore, che ha costretto molti
professionisti a rimettersi sul mercato in altre
forme contrattuali, sia perché sono esistiti da
sempre, vi sono gli informatori scientifici sul
farmaco che lavorano come "Agente di commercio".
Questi lavoratori possono lavorare per una sola
azienda farmaceutica (monomandatari) o per più
aziende farmaceutiche (plurimandatari). La
possibilità che l'informatore scientifico sul
farmaco possa lavorare come "plurimandatario" è
prevista, anche se in modo indiretto, proprio
dal Testo Unico sulla farmaceutica (D.Lgs
219/2006): Art. 122.
Requisiti e attività degli informatori
scientifici
3. L'attività degli
informatori scientifici e' svolta sulla base di
un rapporto di lavoro instaurato con un'unica
impresa farmaceutica. Con decreto del Ministro
della salute, su proposta dell'AIFA,
possono essere previste,
in ragione delle dimensioni e delle
caratteristiche delle imprese, deroghe alle
disposizioni previste dal precedente periodo.
Il tema è assai complesso,
perciò vi proponiamo alcuni chiarimenti
sull'argomento ripresi da siti internet
abbastanza accreditati. FL |
Fonte:
http://www.vi.camcom.it/a_260_IT_1308_1.html
Agente e
Rappresentante di commercio
(RARC)
Definizione
Con il contratto di
agenzia, l'agente
assume, stabilmente e
verso retribuzione,
l'incarico di promuovere
contratti in una zona
determinata (art. 1742
c.c.).
L'agente opera
avvalendosi di una
propria autonoma
organizzazione e a
proprio rischio tanto
che, di regola, egli
stesso è un imprenditore
commerciale.
L'agente assume il nome
di rappresentante di
commercio quando,
oltre a promuovere la
conclusione di
contratti, ha anche il
potere di concluderli in
nome e per conto del
soggetto (preponente) a
favore del quale presta
la propria opera.
L'agente e il
rappresentante di
commercio svolgono le
loro funzioni
stabilmente e in un
ambito territoriale
determinato
distinguendosi, così,
dalla figura del
procacciatore d'affari
occasionale.
Incompatibilità
L'agente e/o il
rappresentante non può
svolgere
contemporaneamente alla
propria attività
un'altra attività per la
quale è necessaria
l'iscrizione al ruolo
dei mediatori, inoltre
non può essere iscritto
al ruolo dei mediatori e
non può svolgere
un'attività alle
dipendenze di persone,
associazioni od enti
pubblici e privati.
Adempimenti
Gli agenti e i
rappresentanti di
commercio sono
obbligati ad iscriversi
nell'apposito Ruolo
Agenti e Rappresentanti
di Commercio (RARC).
Nel Ruolo può iscriversi
sia la persona fisica
sia la società: in
quest'ultimo caso i
requisiti necessari
devono essere posseduti
dal legale o dai legali
rappresentanti.
Per maggior dettaglio
sui requisiti e sulle
modalità di iscrizione
clicca qui:
Ruolo Agenti e
Rappresentanti di
Commercio (RARC)
Entro 30 giorni
dall'inizio
dell'attività di agente
o rappresentante di
commercio, l'interessato
si deve iscrivere al
Registro delle Imprese
(presso la Camera di
Commercio).
NB: in alcune
Camere di Commercio
italiane è stato abolito
l'obbligo di iscrizione
al Ruolo Agenti e
Rappresentanti di
Commercio, mantenendo,
invece, quello di
iscrizione presso il
Registro delle Imprese.
Suggeriamo, quindi, di
informarsi presso la
Camere di Commercio
della provincia nella
quale l'aspirante agente
o rappresentante intende
iscriversi.
Per quanto riguarda
Vicenza, l'obbligo di
iscrizione al Ruolo
Agenti e Rappresentanti
di Commercio è ancora in
vigore.
Obbligatorie, invece,
sono le iscrizione ai
ruoli INPS del terziario
e dell'ENASARCO Ente
Nazionale Assistenza per
gli Esercenti e
Rappresentanti di
Commercio presso il
quale effettuare
l'iscrizione al fondo di
previdenza e di
assistenza.
Clicca qui per conoscere
i recapiti dell'ENASARCO
Differenza tra agente
e agente-rappresentante
di commercio
Agente di commercio:
promuove la conclusione
di contratti per nome e
per conto del soggetto
mandante a favore del
quale presta la propria
opera. Non ha il potere
di concludere il
contratto che ha
promosso e per il quale
ha messo in contatto le
parti.
Agente-rappresentante
di commercio:
promuove la conclusione
di contratti per nome e
per conto del soggetto
mandante a favore del
quale presta la propria
opera. A differenza
dell'agente,
l'agente-rappresentante
di commercio ha il
potere di concludere il
contratto che ha
promosso in nome e per
conto del soggetto a
favore del quale presta
la propria opera e che
rappresenta nei rapporti
con la controparte.
Differenza tra
agente/agente-rappresentante
di commercio e
procacciatore d'affari
Agente e
agente-rappresentante di
commercio: svolgono
la loro attività
stabilmente e in un
ambito territoriale
determinato (indicato
nel contratto
d'agenzia).
Procacciatore
d'affari: svolge la
sua attività per il
mandante in modo
saltuario ed occasionale
senza particolari
vincoli (obbligo di
esclusività, zone
territoriali
determinate...) che
invece caratterizzano i
rapporti tra
agente/agente-rappresentante
di commercio e mandante.
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Ecco una tipica lettera di "mandato" ad un
Agente di commercio.
Contratto di Agenzia Per
Agenti di commercio - CONTRATTO DI AGENZIA |
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Questa è, invece, la scheda della Camera del
Commercio di Torino che descrive il
"Procacciatore d'affari"
http://images.to.camcom.it/f/RegistroImprese/pr/procacciatore_affari.pdf
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L'iscrizione come AGENTE
all'Enasarco implica per l'informatore
scientifico sul farmaco maggiori spese, ma
poiché non avendo un albo, questi
esercita una professione intellettuale non
protetta, tale professione può essere eseguita
anche come
INFORMATORE SCIENTIFICO DEL FARMACO AUTONOMO
e, quindi, con un contratto di CONSULENZA
PROFESSIONALE, PIU' ECONOMICO DAL PUNTO DI VISTA
FISCALE E PREVIDENZIALE. Ciò comporta sempre
l'acquisizione di una partita iva con uno dei
codici di attività riportati sotto e
l'iscrizione alla gestione previdenziale
separata INPS ma non l'iscrizione all'Enasarco
ed il versamento dei relativi contributi
previdenziali. Visto che da alcuni anni
qualunque tipo di contratto, compreso quello
dipendente a tempo indeterminato, non offre
alcuna garanzia di continuità lavorativa,
dovrebbe prevalere, a nostro parere, il criterio
della convenienza economica dello stesso
contratto. FL |
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Fonte:
http://www.comune.bologna.it/informagiovani/lavoro/contratti/atipico/collaborazioni.php
4. CONSULENZE PROFESSIONALI
- Cosa si intende per prestazione d'opera
Si può parlare di questa fattispecie quando una
persona, dietro corrispettivo, si impegna a
compere un'opera o un servizio prevalentemente
attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente.
Le consulenze professionali, dal punto di vista
normativo, sono definite prestazioni d'opera e
fanno riferimento agli articoli dal 2222 al 2228
del codice civile e, se si tratta di prestazioni
d'opera intellettuali, agli articoli 2229 - 2230
e seguenti del codice civile.
Non è obbligatoria la forma scritta, conviene
comunque però compilare un "Ordine di lavoro o
contratto di prestazione d'opera" scritto e
firmato dalle parti che contenga una descrizione
dell'opera o del servizio richiesti; i tempi di
consegna - da parte del committente - dei
materiali necessari alla progettazione e/o
realizzazione; i tempi di consegna del
lavoratore: il prezzo pattuito; i tempi di
pagamento; la data e le modalità di recesso, ciò
sarà utile in caso di necessità di trovare
soluzioni su eventuali contenzioso e/o
controversie.
In caso di tardivo o mancato pagamento è
possibile per il lavoratore il ricorso alle vie
legali che seguono la procedura di una normale
causa civile, con quello che consegue in termini
di costi e tempi. Perciò è bene che l'ordine di
lavoro preveda una penale per il ritardato
pagamento.
- Aspetti fiscali
Dopo l'approvazione del decreto attuativo della
legge 30/2003, i prestatori d'opera devono
necessariamente essere in possesso di partita
Iva individuale.
Prima dell'approvazione del decreto spesso vi
era una sovrapposizione tra collaborazioni
coordinate e continuative e prestazioni d'opera,
ora le prestazioni svolte nel settore privato
senza possesso di partita Iva sono riconducibili
solo al lavoro a progetto.
- Aspetti previdenziali
Chi è in possesso di partiva Iva è obbligato ad
iscriversi alla gestione separata Inps se
esercita un'attività che non prevede
l'iscrizione a un albo o a un ordine e nel caso
in cui non abbia un fondo previdenziale
obbligatorio in cui versare i contributi. Sono
state stabilite aliquote, valide per tutti gli
iscritti alla gestione separata.
Nella fattura va indicata ugualmente la rivalsa
previdenziale del 4%. Si è esenti da tale
obbligo solo nell'eventualità che l'attività di
collaborazione occasionale sia differente
dall'attività professionale prevalente del
collaboratore.
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Fonte:
http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco.html?versione=2007.3&codice=G-46.18.3
46.18.31
46.18.32
46.18.33
46.18.34
46.18.35
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