Organo culturale sull'informazione scientifica del farmaco

 
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IL COMMA 12
martedì 30 ottobre 2012 15.35.47
Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 – Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. Testo coordinato E FINALE.

12. Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell’eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali.

Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta di quest’ultimo, è tenuto a fornire il medicinale prescritto, quando nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del presente comma abbia prezzo più basso ovvero, in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo più basso.

Commento: Come accade spesso, tale comma è stato così rigirato, tra diverse mani con diversi interessi, che adesso occorrerà una consultazione per interpretarlo (richiando di infettarlo ancor di più).

Proviamo a riscriverlo in linguaggio giornalistico di settore, dopo aver più volte disinfettato la nostra tastiera:
12. Il medico informa il paziente che del farmaco che gli ha appena prescritto esistono anche i farmaci equivalenti (pochi medici lo faranno e solo se gli scrivono un originale). Il paziente va in farmacia con la ricetta e, se su di essa non è stato scritto "non sostituibile", il farmacista, che di norma ha i farmaci più prescritti dai medici della zona, gli darà quello che è riportato in ricetta, originale o equivalente, se non ha l'equivalente che costa meno - cosa possibile e se il paziente acconsente.
Se ha uno o più equivalenti proporrà al paziente (si spera) quello che costa di meno in modo da non fargli pagare nulla oltre al ticket. Con la crisi che gira il paziente accetterà il farmaco equivalente proposto, visto che non si sogna nemmeno di andare in un'altra farmacia o ritornare quando un equivalente più economico sarà arrivato.

Conclusione: se il medico considera importante la continuità terapeutica con la stessa scatolina del farmaco, onde evitare errori del paziente, scriverà "non sostituibile", sia che si tratti del farmaco originale che di un farmaco equivalente. Se uno o più informatori che lo visitano sono dei grandi professionisti che lo assistono ed aggiornano con costanza e correttezza nella sua attività terapeutica, ricorderà e preferirà prescrivere i loro farmaci sia originali che equivalenti. Se, in tali casi, si tratta di iniziare terapie croniche potrebbe anche aggiungere, almeno nella prima ricetta,"non sostituibile", altrimenti, specie nelle prescrizioni occasionali, lascerà al farmacista di finire l'opera secondo il comma 12 (ma la possibilità che il farmaco in ricetta non venga cambiato, non avendo, al momento, il farmacista un farmaco a costo inferiore, ci sarà sempre).

Notiamo che il farmacista non è obbligato a tenere almeno un esemplare di TUTTI i farmaci equivalenti con il più basso prezzo. Ma se anche lo fosse stato non è possibile obbligarlo a materializzarlo se lo ha appena venduto.

In tal modo il "potere" di scelta del farmaco del medico, senza la scocciatura di dover aggiungere in ricetta informazioni che potrebbero mettere in dubbio le sue scelte, è salvo. In più è inappellabile il suo potere di aggiungere  "non sostituibile".


E' salvo anche il "potere" del farmacista di indirizzare il paziente nella scelta del farmaco, specie se gli mancheranno, momentaneamente, gli originali, alcuni  equivalenti o solo quelli a più basso costo. Quantunque, di norma, continuerà a tenere sempre disponibili i farmaci prescritti solitamente dai medici di riferimento.

Salvo
, ma non è mai stato in dubbio, infine, il "potere" di scelta del paziente. Ammesso che ne sia a conoscenza e per ciò che vale.

Ma è salva anche la "possibilità" (non essendo questo un compito ne un obbligo che la normativa gli assegna) per l'informatore scientifico del farmaco originale o del farmaco equivalente di riuscire ad ottenere, con la sua professionalità, la "preferenza prescrittiva" dei propri farmaci con ragionevole certezza che la maggior parte di quelle prescrizioni andranno a buon fine.

Francesco Lupinacci

 

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