|
12.
Il medico, nel prescrivere un
farmaco, è tenuto, sulla base
della sua specifica competenza professionale,
ad informare il paziente
dell’eventuale presenza in commercio di
medicinali aventi uguale composizione in
principi attivi, nonché forma farmaceutica, via
di somministrazione, modalità di rilascio e
dosaggio unitario uguali.
Il farmacista, qualora sulla
ricetta non risulti apposta dal
medico l’indicazione della non
sostituibilità del farmaco prescritto,
dopo aver informato il cliente e salvo diversa
richiesta di quest’ultimo, è tenuto a
fornire il medicinale prescritto, quando nessun
medicinale fra quelli indicati nel primo periodo
del presente comma abbia prezzo più basso
ovvero, in caso di esistenza in commercio di
medicinali a minor prezzo rispetto a quello del
medicinale prescritto, a fornire il medicinale
avente prezzo più basso.
|
|
Commento: Come accade
spesso, tale comma è stato così rigirato,
tra diverse mani con diversi interessi, che
adesso occorrerà una consultazione per
interpretarlo (richiando di infettarlo ancor
di più).
Proviamo a
riscriverlo in linguaggio
giornalistico di settore, dopo aver più
volte disinfettato la nostra tastiera:
12. Il medico
informa il paziente che del farmaco che
gli ha appena prescritto esistono anche
i farmaci equivalenti (pochi medici
lo faranno e solo se gli scrivono un
originale). Il paziente va in
farmacia con la ricetta e, se su di essa
non è stato scritto "non sostituibile",
il farmacista, che di norma ha i farmaci
più prescritti dai medici della zona,
gli darà quello che è riportato in
ricetta, originale o
equivalente,
se
non ha l'equivalente che costa meno
- cosa possibile e se il paziente
acconsente. Se ha uno o più
equivalenti proporrà al
paziente (si spera) quello che costa di
meno in modo da non fargli pagare nulla
oltre al ticket. Con la crisi che gira
il paziente accetterà il farmaco
equivalente proposto, visto che non si
sogna nemmeno di andare in un'altra
farmacia o ritornare quando un
equivalente più economico sarà arrivato. |
Conclusione: se il
medico considera importante la continuità
terapeutica con la stessa scatolina del
farmaco, onde evitare errori del paziente,
scriverà
"non sostituibile", sia
che si tratti del farmaco originale che di
un farmaco equivalente. Se uno o più
informatori che lo visitano sono dei grandi
professionisti che lo assistono ed
aggiornano con costanza e correttezza nella
sua attività terapeutica, ricorderà e
preferirà prescrivere i loro farmaci
sia originali che equivalenti. Se,
in tali casi, si tratta di iniziare terapie
croniche potrebbe anche aggiungere, almeno
nella prima ricetta,"non
sostituibile", altrimenti,
specie nelle prescrizioni occasionali,
lascerà al farmacista di finire l'opera
secondo il comma 12 (ma la possibilità che
il farmaco in ricetta non venga cambiato,
non avendo, al momento, il
farmacista un farmaco a costo inferiore, ci
sarà sempre).
Notiamo
che il farmacista non è obbligato a tenere
almeno un esemplare di TUTTI i farmaci
equivalenti con il più basso prezzo. Ma se
anche lo fosse stato non è possibile
obbligarlo a materializzarlo se lo ha appena
venduto.
In tal modo il "potere" di
scelta del farmaco del medico, senza la
scocciatura di dover aggiungere in ricetta
informazioni che potrebbero mettere in
dubbio le sue scelte, è salvo.
In più è inappellabile il suo potere di
aggiungere "non
sostituibile".
E' salvo
anche il "potere" del farmacista di
indirizzare il paziente nella scelta del
farmaco, specie se gli mancheranno,
momentaneamente, gli originali, alcuni
equivalenti o solo quelli a più basso costo.
Quantunque, di norma, continuerà a tenere
sempre disponibili i farmaci prescritti
solitamente dai medici di riferimento.
Salvo, ma non è mai
stato in dubbio, infine, il "potere" di
scelta del paziente. Ammesso che ne sia a
conoscenza e per ciò che vale.
Ma è salva anche la
"possibilità" (non essendo
questo un compito ne un obbligo che la normativa gli
assegna) per l'informatore scientifico
del farmaco originale o del farmaco
equivalente di riuscire ad ottenere,
con la sua professionalità,
la "preferenza prescrittiva" dei propri
farmaci con ragionevole certezza che la
maggior parte di quelle prescrizioni
andranno a buon fine.
Francesco Lupinacci
|