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Dire COMPARAGGIO non è reato

CORTE  d' APPELLO di ROMA - (i limiti del diritto di cronaca sul fenomeno del comparaggio)

Sez. I  sentenza del  24-07-2006  

Svolgimento del processo

La A. S.p.A. (oggi Gruppo E. S.p.A.) e S.E. a comparire dinanzi al Tribunale di Roma e chiedevano che i convenuti fossero condannati a risarcire i danni da essi istante subiti - soprattutto sotto il profilo della lesione "all'onore, al decoro, alla reputazione, alla riservatezza, alla immagine" - a causa del contenuto diffamatorio di un articolo pubblicato il giorno 27 dicembre 1994 sul quotidiano "L.", edito dalla E. e diretto da S.E.

I convenuti si costituivano in giudizio ed eccepivano il difetto di legittimazione attiva degli attori. I convenuti, inoltre, affermavano di avere pubblicato, nell'esercizio del diritto di cronaca ed in forma corretta, una serie di notizie vere (o, almeno, accuratamente controllate) e di rilevante interesse sociale. Essi negavano che la loro condotta avesse integrato gli estremi del reato di diffamazione e, infine, contestavano la sussistenza e la risarcibilità dei danni allegati dagli attori.

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale rigettava la domanda spiegata dagli attori. Rilevava il Tribunale che l'autore dell'articolo aveva svolto "una minuziosa inchiesta sulla sanità in Italia" (argomento di interesse sociale), riferendo fatti veri, senza peraltro attribuire alcuno di tali fatti specificamente a G.G. oppure alla A. Di conseguenza il Tribunale, pur escludendo in via generale la configurabilità nel caso di specie sia del reato di diffamazione a mezzo stampa sia di un mero illecito civile, rilevava che sarebbe stato comunque impossibile individuare negli attori i soggetti passivi di detto reato o i danneggiati dal predetto fatto illecito.

Contro la sentenza il G. e l'A. hanno proposto appello. Essi lamentano:

1) che il primo giudice ha errato nel "valutare le risultanze processuali e in particolare per avere ritenuto non offensiva l'informazione giornalistica laddove parla di comparaggio";

2) che il primo giudice ha errato nell'attribuire rilevanza alla "non intenzione" dell'autore dell'articolo di "ledere la reputazione del G. e il buon nome e l'immagine dell'Associazione".

3) che il primo giudice ha errato nel ritenere che la genericità del riferimento alla categoria degli informatori scientifici del farmaco impedisca di individuare in essi istanti i soggetti lesi dal contenuto diffamatorio dell'articolo.

L'E. e S.E. si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto il rigetto dell'appello.

All'udienza del 2/5/2006, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Si premette la trascrizione della parte dell'articolo di cui si dolgono gli appellanti: "Scorrendo l'elenco dei regali diretti a promuovere lo smercio di tarmaci ed apparecchiature scientifiche confesso di essermi sentito come ringiovanito. Lo scenario che mi si presentava era infatti molto simile a quello che mi capitò di descrivere oltre trent'anni fa in una inchiesta sull'"E.". Il fenomeno si chiamava, allora, e forse si chiama anche oggi, "comparaggio". Cos'è il "comparaggio". E' un termine che pochi conoscono, ma basterà accennarlo ad un medico perché un sorriso appaia sulle sue labbra. Egli sa bene che ogni tanto un collega bussava, e a quanto pare bussa anche oggi, alla porta del suo studio. A volte è un viso conosciuto fin dalle aule dell'Università. Altre volte è un faccia nuova. Ma sempre si tratta di un medico che ha lasciato la professione e che viene a chiedere al collega di usare i prodotti della casa farmaceutica che egli rappresenta in cambio di qualcosa. Al primario di una clinica importante che ha imposto un particolare prodotto, regali importanti. Al giovane medico il mobilio per arredare lo studio, la macchina di serie, l'apparecchio radiologico.

La situazione, sembra, non sia granché cambiata. Gli informatori medico scientifici - spina dorsale del "comparaggio" - sono scesi da 27.000 a 20.000, pur sempre il doppio di quanto ne conta l'Inghilterra".

Orbene, il diritto (dovere) di cronaca non soffre limitazioni giuridiche (di rilievo civilistico e penale) quando la notizia diffusa: a) è vera; b) è di interesse pubblico; c) viene comunicata mediante una corretta veste formale (sia per il linguaggio adoperato sia, con riferimento alla stampa, per le modalità di composizione grafica).

Nel caso di specie è di immediata evidenza e, del resto, non è controverso tra le parti, che la notizia rivestiva un considerevole interesse per tutti i cittadini italiani.

Oggetto di questa lite non è neppure la verità della notizia. Ed invero nei loro atti difensivi la A. e G.G., sui quali incombeva il relativo onere di allegazione, non hanno mai lamentato la falsità della notizia. Ciò non solo è vero per tutti gli atti difensivi relativi al giudizio di primo grado, ma anche - e la circostanza ha rilievo decisivo - per l'atto di appello. Eppure nel corso del giudizio di primo grado i convenuti si erano preoccupati di affermare la verità della notizia e di produrre documenti a sostegno di tale affermazione, per cui le considerazioni svolte sul punto dal primo giudice hanno valenza decisoria. Al riguardo va evidenziato che tra le affermazioni del Tribunale che sono state investite dalle censure degli appellanti non rientra quella secondo la quale la notizia che il G. e l'A. percepiscono come offensiva e lesiva del loro onore e della loro reputazione è il frutto di una "una minuziosa inchiesta sulla sanità in Italia, sugli sprechi, gli scandali verificatisi e gli arresti eseguiti nel settore sanitario ed ospedaliero e ha analizzato come fenomeno diffuso il comparaggio e, cioè, l'accordo tra medici ed informatori scientifici per prescrivere determinati tarmaci in cambio di favori e regali...".

Nell'atto di appello l'A. e G.G. non hanno preso posizione circa l'esistenza o meno del fenomeno indagato dall'autore dell'articolo asseritamente diffamatorio. Essi hanno del tutto tralasciato di affrontare l'argomento. Orbene, anche volendo prescindere dall'onere di allegazione al quale in primo grado gli attori non hanno assolto, va sottolineato che avendo il primo giudice affermato la verità (quantomeno putativa) delle notizie contenute nell'articolo, gli appellanti avrebbero dovuto con apposito motivo investire col gravame anche tale parte della sentenza di primo grado. Pertanto la verità delle notizie non può più essere messa in discussione in questa sede (né, del resto, è stata messa in discussione).

In ogni caso - qualora si volesse comunque attribuire alla mera citazione di alcune massime della Corte di Cassazione che elencano tutte le condizioni che esimono il giornalista dal reato di diffamazione il valore di contestazione della verità della notizia - si dovrebbe comunque giungere ad affermare che la notizia diffusa con l'articolo in esame è vera.

Ed infatti la documentazione prodotta in primo grado dai convenuti dimostra la verità storica degli avvenimenti che l'autore dell'articolo ha richiamato e commentato. Effettivamente all'epoca erano pendenti procedimenti penali per i fatti in questione e tutti i mezzi di comunicazione di massa avevano già ampiamente dato risalto a tale notizia. Il numero dei procedimenti penali e degli indagati e la particolare fama professionale di questi ultimi era certamente tale da giustificare la convinzione che lo scambio di favori tra aziende farmaceutiche e soggetti a vario titolo responsabili del servizio sanitario pubblico oppure liberi professionisti fosse un fenomeno molto diffuso e non un caso isolato. Se si legge con attenzione l'intero articolo si vede che il suo autore dedica ampio spazio soprattutto alle più importanti tra le figure istituzionali coinvolte in questa vicenda ed attribuisce agli informatori scientifici (senza peraltro mai nominare l'associazione di categoria A. e men che mai il G.) solo un ruolo molto defilato. Nella consumazione di fatti illeciti o anche solo socialmente riprovevoli agli informatori scientifici vengono addebitati fatti di poca importanza, atteso che agli stessi viene attribuito esclusivamente un ruolo di tramite tra i soggetti che mettono in atto comportamenti poco commendevoli e che da tali comportamenti traggono vantaggi. Lo scambio di favori, infatti, avviene tra case farmaceutiche e medici, mentre gli informatori scientifici si limitano a fare da portavoce delle case farmaceutiche. L'articolo non attribuisce agli informatori scientifici alcun illecito guadagno.

Per quanto riguarda il requisito cosiddetto della continenza, va rilevato che se vero è che la parola "comparaggio" ha una valenza negativa, è anche vero che è molto difficile, se non impossibile descrivere un fenomeno sociale negativo utilizzando solo termini dalla valenza positiva. Del resto la parola "comparaggio" non racchiude alcun connotato di volgarità e solo indirettamente rimanda ad un fatto costituente reato (artt. 170 e segg. T.U. leggi sanitarie, i quali, però, non utilizzano il vocabolo "comparaggio"). Come illustrato in precedenza la parte principale dell'articolo in questione si occupa di medici, di case farmaceutiche e di procedimenti penali aventi appunto ad oggetto gli accordi tra i medici e le cause farmaceutiche per incentivare l'uso di determinati medicinali o strumenti diagnostici. Di conseguenza sembra a questa Corte che il linguaggio usato dall'autore dell'articolo per riferire di tali eventi possa definirsi misurato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, senza considerare gli atti depositati fuori termine.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo sull'appello proposto dall'A. e da G.G. contro la sentenza n. 42026 pronunciata in data 10/10/2002 (depositata il 7/11/2002) dal Tribunale Civile di Roma, così provvede:

a) rigetta l'appello;

b) condanna l'A. e G.G. al rimborso in favore della G. S.p.A. delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in Euro =20,00= per spese, Euro  =400,00= per diritti ed Euro =2.100,00= per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e contributo.

Così deciso in Roma il 9 maggio 2006.

 

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2006.

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