Alla Redazione del portale Informatori.it
C/A.Dr.Francesco Lupinacci.
Spett.Le Segreteria Nazionale SLF.COBAS
La
presente per evidenziare una importante sentenza contro le cessioni
di ramo che si aggiunge a quella del febbraio 2007, della
Cassazione.
Questa risulta particolarmente adatta alla nostra esperienza
in relazione ad ultime cessioni di ramo nel settore
farmaceutico, poichè dal contratto di cessione tra cedente e
cessionario, risulta che il ramo è stato formato ad hoc e non era
preesistente, non solo, visto lo smembramento iniziato subito dopo
il passaggio al cessionario, il ramo, non ha neanche mantenuto la
sua identità come prevede la legge.
La nota é
tratta dal portale
www.esternalizzati.it
A Presto,
S.Politini-SLF.COBAS.
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Mercoledì 26
marzo 2008 RAMO D'AZIENDA
Nulla la cessione se non è preesistente
[dal Sole 24 ore di lunedì 17 marzo 2008]
Nota della Redazione: non appena la
sentenza sarà disponibile provvederemo a pubblicarla. Abbiamo
ritenuto opportuno, vista l'importanza di questa
interpretazione, fornirvi anche questi "scarni" dati in nostro
possesso.
ST
Ai sensi dell'articolo 2112 del Codice
civile, per ramo d'azienda, come tale suscettibile di autonomo
trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la
cessione d'azienda, deve intendersi ogni entità economica
organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del
trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone una
preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente
esistente, e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in
occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle
parti del negozio traslativo.
Cassazione, sentenza n. 5932 del 5 marzo 2008 |