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IL VOLONTARIO HA DIRITTO ALLA TUTELA DEL POSTO DI LAVORO

Caro Francesco,

ormai sono tanti anni che sono in protezione civile come volontario ma a parte nel fine settimana e durante le vacanze estive, per motivi familiari (figli piccoli) e lavorativi, non ho mai avuto modo di dedicare più tempo a questa attività.

Ora i figli sono più grandi ed indipendenti e quindi avrei il desiderio di rendermi disponibile per espletare attività di volontariato anche durante l'anno e nei giorni infrasettimanali.

A questo punto ti chiedo se cortesemente hai informazioni riguardo a normative che tutelano il lavoratore dipendente che vuole dedicarsi ad attività di volontariato.

Grazie ed a presto!

Luca


Caro Luca, il tuo quesito è, per me, molto interessante e ritengo possa essere utile a molti approfondire se esistono delle tutele legali per la benemerita categoria del volontario/lavoratore e quali sono queste tutele.

A quanto pare esiste un precisa normativa sui doveri e le tutele del volontario di protezione civile.

In sintesi queste sono:

· il mantenimento del posto di lavoro
· il mantenimento del trattamento economico o previdenziale
· rimborsi spese, entro i limiti previsti dalla normativa
· la copertura assicurativa

I suddetti benefici previsti dal citato Regolamento si applicano solo nel caso di emergenze di tipo c, ovvero di emergenze riconosciute a livello nazionale, oppure di attività addestrative e formative organizzate dal Dipartimento (anche all’estero). E’ da precisare anche che i suddetti benefici non sono illimitati, ma riguardano esclusivamente periodi non superiori a 30 giorni continuativi e fino a novanta giorni nell’anno.

Il mantenimento del posto del lavoro e del trattamento economico o previdenziale tramite il meccanismo del rimborso ai datori di lavoro

Il DPR 194/01 prevede che il datore di lavoro sia tenuto a consentire l’impiego del volontario di protezione civile, entro i limiti previsti normativamente (per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a novanta giorni nell’anno) .

Si precisa tuttavia che la partecipazione alle attività di protezione civile e la conseguente astensione dal lavoro è volontaria.

Il DPR 194/01 prevede altresì il rimborso al datore di lavoro dello stipendio che ha pagato relativamente al periodo di effettivo impiego del dipendente come volontario di protezione civile nelle attività riconosciute dal Dipartimento di protezione civile.

E’ previsto il rimborso anche al volontario che è lavoratore autonomo per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’opera di volontariato, nel limite di 103 Euro lorde giornaliere.

Si ricorda che tali benefici sono assicurati solo per le emergenze di tipo c), ad esempio per gravi emergenze nazionali (es. Terremoto in Molise, funerali del Papa) o per esercitazioni organizzate dal Dipartimento della protezione civile (es.: Eurosot in Sicilia e Mesimex in Campania), nonchè gravi emergenze regionali (es.: alluvione Pordenone, alluvione Valcanale).

Tali benefici, essendo previsti dalla normativa nazionale, sono coperti con fondi statali.

Per approfondire puoi leggere questo documento completo dei Gruppi comunali di Protezione Civile appartenenti al: Distretto Carso-Isonzo.

Cordialmente

Francesco Lupinacci

 

 

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