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Quale orario di lavoro per l'informatore |
Nota di redazione:
Dalla lettura degli articoli del CCNL riportati ci pare
necessario sottolineare che gli Informatori con CCNL dei
Chimici, essendo dei LAVORATORI ESTERNI (vedi sotto
o clicca "Chiarimenti
a Verbale")
sono ricompresi nel trattamento di deroga
alla disciplina della durata settimanale dell'orario di
lavoro e per loro vale la " non
applicazione delle disposizioni degli articoli 3, 4,
5, 7, 8, 12, 13 (relative, tra
l'altro, a orario di lavoro, lavoro straordinario, riposo
giornaliero, pause)". In pratica dal testo
appaiono evidenti due cose:
- primo, che
l'informatore non ha un monte ore settimanale definito e
stabile, ma deve
rispettare globalmente il
monte ore annuo
delle attività che rientrano nella sua professione;
- secondo,
non ha un
orario predeterminato di inizio, di termine o di pausa nella
giornata lavorativa e che, perciò, li organizza autonomamente (salvo accordi,
non peggiorativi, RSU-azienda già in atto).
Questo spiega anche il perché le aziende, di norma,
tendono a far aumentare il numero dei medici visitati e non
parlano mai con l'Isf di orario di lavoro. |

Molto spesso si sente parlare
e chiedere dai colleghi quale sia il nostro orario di lavoro
e che cosa in esso sia compreso e come regolarsi. Da subito
dobbiamo dire che, allo stato attuale, non è presente
uno specifico contratto di lavoro per gli informatori
scientifici del farmaco, questi sono assoggettati ai vari
tipi di contratti di lavoro in atto. Il più diffuso (70%
circa) è sicuramente il CCNL per il settore Chimico Farmaceutico.
Perciò, al di là di quanto previsto per i colleghi con
altre tipologie contrattuali, quanto sotto indicato varrà per
i soli colleghi inquadrati nel contratto
chimico-farmaceutico.
Il contratto chimico
farmaceutico più volte rinnovato negli anni ha al suo
interno uno specifico articolo riguardante l’orario di
lavoro.
Scarica il Contratto Nazionale dei Chimici dal sito del CNEL
Omissis
B) Orari annui di lavoro
1) Orario annuo di lavoro dei
lavoratori giornalieri e dei lavoratori
turnisti 2x5 e 2x6.
L'orario di lavoro dei lavoratori
giornalieri e dei lavoratori turnisti
addetti a lavorazioni su due turni
per 5 o 6 giorni settimanali è di 247,5
giornate lavorative annue, assunte
pari a otto ore giornaliere, al lordo
delle festività e delle ferie.
L'orario di lavoro medio settimanale
e di 37 ore e 45 minuti.
Specificità settoriali: Ceramica e
Abrasivi
-giornate lavorative annue: 249
-orario di lavoro medio settimanale:
38 ore
2) Orario annuo di lavoro dei
lavoratori tornisti 3x5 e 3x6.
L'orario di lavoro dei lavoratori
turnisti addetti a lavorazioni su tre
turni per 5 o 6 giorni
settimanali, fatto salvo quanto previsto dal
secondo comma dell'articolo 13, è
di 246,5 giornate lavorative annue,
assunte pari a otto ore
giornaliere, al lordo dello festività e delle
ferie.
L'orario di lavoro medio di
riferimento è di 37 ore e 45 minuti.
Omissis
C) Regimi di orario per i
lavoratori giornalieri e per i lavoratori
turnisti 2x5, 2x6, 3x5, 3x6
Le modalità attuative dell'orario
di lavoro annuo potranno comportare
quanto segue.
1) Orari settimanali realizzati su
un arco di norma di cinque giorni,
oppure di quattro o sei giorni, di
durata compresa tra 37 h e 45 m e 40 h
medie settimanali.
2) Orari settimanali realizzati
come media su un arco pluriperiodale di
più settimane o più mesi fino ad un
massimo di dodici.
Qualora il calendario di
lavoro, tendenzialmente annuo, definito
dall'impresa comportasse una
distribuzione dell'orario settimanale diversa
da quella in atto, le relative
modalità attuative saranno oggetto di
contrattazione con la RSU.
Omissis
5) Il ricorso a prestazioni
eccedenti o straordinarie deve avere
carattere eccezionale.
Esso, al di
là dei casi in cui le relative esigenze
trovino specifiche risposte
nell'ambito dei regimi di orario previsti,
deve trovare obiettiva
giustificazione in necessità imprescindibili,
indifferibili, di durata
temporanea e tali da non ammettere correlativi
dimensionamenti di organico.
Omissis
H) Lavoro notturno
1) Per i lavoratori non turnisti
è considerato lavoro notturno quello
effettuato nel periodo di 9 ore da
stabilirsi tra le ore 20 e ore 8
antimeridiane. Per tale prestazione
viene riconosciuta la maggiorazione
del 50% di cui la punto 4
dell'articolo 9 del CCNL.
Omissis
I) Lavoro festivo
E' considerato lavoro festivo
quello effettuato nelle giornate destinate
al riposo settimanale o nei giorni
di festività di cui ai punti b) e c)
dell'art. 11 del CCNL.
Per i lavoratori soggetti alle
deroghe ed eccezioni della legge sul riposo
domenicale e settimanale, lo
spostamento del giorno destinato al riposo
settimanale deve essere
preavvertito non più tardi del 4° giorno
antecedente a quello
predeterminato per il riposo stesso: nel caso
contrario il lavoro disposto in
tale giorno darà luogo al trattamento
stabilito per lavoro festivo o
straordinario festivo.
Omissis
Chiarimenti a verbale
Omissis
7) In relazione a quanto previsto
all'articolo 16, commi 1 e 2 del D.Lgs.
n. 66/2003 si conviene che
i
lavoratori esterni, in quanto assimilabili ai
commessi viaggiatori o piazzisti,
sono ricompresi nel trattamento di
deroga alla disciplina della
durata settimanale dell'orario.
Si conviene inoltre di assimilare
questi lavoratori al personale di cui al
comma 5 dell'articolo 17 del D.Lgs,
n. 66/2003 per quanto riguarda la non
applicazione delle disposizioni
degli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13
(relative, tra l'altro, a orario di
lavoro, lavoro straordinario, riposo
giornaliero, pause).
Quanto sopra non modifica gli
accordi aziendali in atto.
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Riportiamo un ulteriore
chiarimento, offertoci da un collega, che specifica anche
"quali attività" fanno parte dell'orario di lavoro
dell'informatore scientifico del farmaco.
Da quanto sopra
indicato, essendo gli isf a tutti gli effetti degli impiegati
al 7° livello del CCNL Chimico Farmaceutico (B1) soggiacciono ad
un orario settimanale medio di 40 ore divisi in 5 giorni (le
famose 8 ore di lavoro giornaliere). Nel nostro, come anche
in altri contratti di diversi settori, non si specifica se
in queste siano più o meno compresi gli spostamenti con
l'auto, la gestione saggi ed il lavoro amministrativo, lasciando perciò vari dubbi interpretativi. A tal
scopo sarebbe utile uno specifico mansionario indicante
quanto di pertinenza del lavoratore, ma, allo stato attuale, non
ne esiste uno valido per gli informatori
scientifici del farmaco. A questa considerazione si deve
aggiungere la peculiarità della nostra attività, che non
prevede l’obbligo di uno specifico orario di lavoro o di
inizio o di fine orario come per altre categorie, essendo in
pratica un lavoro svolto in autonomia ed è perciò
impossibile indicare paletti rigidi.
Essendo poi impossibile
definire "esattamente" l'orario di lavoro, gli isf vedono il
recupero dei 15 minuti di riduzione di orario di lavoro (R.O.L)
calendarizzati in giornate o ore di recupero.
Su questi aspetti “nebulosi”
molte aziende danno una loro “interpretazione” al nostro
orario di lavoro. Infatti si assiste a decisioni di aziende che indicano
il nastro lavorativo dell’isf come la sola attività svolta
presso i medici, non considerando, a torto, gli spostamenti e
l’attività burocratica quale attività lavorativa, mentre
altre più correttamente calcolano l’intero orario di lavoro
comprensivo anche di burocrazia e spostamento.
E’ da far presente, poi, che
l’INAIL con sue specifiche circolari, fa comunque presente
che, ai fini assicurativi di questo istituto essendo
impossibile determinare uno specifico orario di lavoro per
la nostra particolare attività, qualsiasi incidente che avvenga all’isf
viene considerato come avvenuto durante lo svolgimento della
propria attività lavorativa. Un esempio riguarda il caso in
cui un infortunio avvenga durante lo stivaggio e la gestione
del materiale lavorativo (saggi e materiale cartaceo e
promozionale), oppure un incidente d’auto durante il tragitto
dalla propria abitazione (da più sentenze della Cassazione
ritenuta dipendenza aziendale) per raggiungere il medico oggetto della
nostra attività. Ancor giù evidente, nel caso di infortunio
durante il raggiungimento di ambulatori o ospedali (caduta
dalle scale, etc..etc..) fra una visita da un medico ad un
altro.
Spero di aver chiarito come mi
è possibile questo spinoso argomento che molti colleghi non
conoscono.
Viper |
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Art. 16
Deroghe alla disciplina della durata settimanale
dell'orario
1. Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite
dai contratti collettivi, sono escluse dall'ambito di
applicazione della disciplina della durata settimanale
dell'orario di cui all'articolo 3:
a) le fattispecie previste dall'articolo 4 del regio
decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge
17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;
b) le fattispecie di cui al regio decreto 10 settembre 1923,
n. 1957, e successive modifiche, alle condizioni ivi
previste, e le fattispecie di cui agli articoli 8 e 10 del
regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955;
c) le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi,
sia in mare che in terra, di posa di condotte ed
installazione in mare;
d) le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di
semplice attesa o custodia elencate nella tabella approvata
con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive
modificazioni ed integrazioni, alle condizioni ivi previste;
e) i commessi viaggiatori o piazzisti;
f) il personale viaggiante dei servizi pubblici di
trasporto per via terrestre;
g) gli operai agricoli a tempo determinato;
h) i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti
dipendenti da aziende editrici di giornali, periodici e
agenzie di stampa, nonche' quelli dipendenti da aziende
pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi;
i) il personale poligrafico, operai ed impiegati, addetto
alle attivita' di composizione, stampa e spedizione di
quotidiani e settimanali, di documenti necessari al
funzionamento degli organi legislativi e amministrativi
nazionali e locali, nonche' alle attivita' produttive delle
agenzie di stampa;
l) il personale addetto ai servizi di informazione
radiotelevisiva gestiti da aziende pubbliche e private;
m) i lavori di cui all'articolo 1 della legge 20 aprile
1978, n. 154, e all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966,
n. 559;
n) le prestazioni rese da personale addetto alle aree
operative, per assicurare la continuita' del servizio, nei
settori appresso indicati:
1 personale dipendente da imprese concessionarie di servizi
nei settori delle poste, delle autostrade, dei servizi
portuali ed aeroportuali, nonche' personale dipendente da
imprese che gestiscono servizi pubblici di trasporto e da
imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
2 personale dipendente da aziende pubbliche e private di
produzione, trasformazione, distribuzione, trattamento ed
erogazione di energia elettrica, gas, calore ed acqua;
3 personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento,
smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani;
4 personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali
limitatamente ai casi in cui il servizio stesso sia
richiesto dall'autorita' giudiziaria, sanitaria o di
pubblica sicurezza;
o) personale dipendente da gestori di impianti di
distribuzione di carburante non autostradali;
p) personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti
balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali.2. Le
attivita' e le prestazioni indicate alle lettere da a) ad n)
del comma 1 verranno aggiornate ed armonizzate con i
principi contenuti nel presente decreto legislativo mediante
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ovvero, per i pubblici dipendenti, mediante decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative, nonche' le organizzazioni nazionali dei
datori di lavoro.
Art. 17
Deroghe alla disciplina in materia di riposo
giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima
settimanale
comma 5
Nel rispetto dei principi generali della protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di
cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano
ai lavoratori la cui durata dell'orario di
lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attivita'
esercitata, non e' misurata o predeterminata o puo' essere
determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando
si tratta:
a) di dirigenti, di personale direttivo delle
aziende o di altre persone aventi potere di
decisione autonomo;
b) di manodopera familiare;
c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle
comunita' religiose;
d) di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a
domicilio e di tele-lavoro.
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