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C'è poco da commentare, il documento è chiaro,
basta avere la buona volontà di riconoscerlo ed applicarlo nell'attività di
impresa. Sottolineiamo, in ogni caso, alcuni punti che
ci sembrano importanti.
4.2 INFORMATORI SCIENTIFICI
4.2.1 All’interno di ogni azienda la funzione Responsabile della
Gestione del Personale
deve garantire che gli informatori scientifici operanti per l’azienda
stessa siano in
possesso dei requisiti previsti. Tale verifica deve essere effettuata
anche al momento
dell’attivazione del rapporto di lavoro.
Tali requisiti sono così individuati:
fatte salve le situazioni regolarmente in atto
alla data del 6 luglio 2006 [Commento:
questo riconoscimento evidenzia la volontà di Farmindustria di
riconoscere validi i contratti di lavoro degli informatori in attività
alla data del 06 luglio 2006. Si conferma di riconoscere anche l'effetto
SANANTE, della legge 219/06, dei rapporti di lavoro antecedenti ed in
atto al 06 luglio 2006. Andava, a nostro parere, riaffermato più
chiaramente come il lavoratore sanato possa , successivamente al 06
luglio, stipulare validamente anche altri contratti di lavoro come
informatore scientifico del farmaco. In pratica, sia entrato a tutti gli
effetti nel settore.]- , gli
informatori scientifici devono essere in possesso del diploma di laurea
in una delle
seguenti discipline: medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica
con indirizzo
organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche,
medicina
veterinaria, diploma universitario in informazione scientifica o di
eventuali altre
lauree che fossero riconosciute idonee con apposito decreto del Ministro
della
Salute.
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- l'informatore scientifico del farmaco non deve esercitare professioni
sanitarie o
parasanitarie, o comunque aventi attinenza con l'utilizzazione del
farmaco, [Commento: a nostro parere tale
divieto dovrebbe riferirsi e comprendere anche l'attribuzione
all'informatore di attività di vendita diretta in farmacia, cattiva
abitudine che concorre a confondere gli scopi di un ruolo professionale
a cui la normativa assegna un compito di utilità sociale] anche se
non remunerate, né alcun'altra attività continuativa che comporti il
rapporto di
lavoro subordinato.
4.2.2 Il Responsabile del Servizio Scientifico dell’azienda deve
garantire il rispetto delle
prescrizioni inerenti lo svolgimento dell’attività degli informatori
scientifici. [Commento: una
responsabilità, quella del Servizio Scientifico, con un peso specifico
non sempre adeguato nella pratica dell'attività professionale
dell'informatore scientifico del farmaco]. Le
prescrizioni individuate dal Decreto Legislativo n. 219/2006 e dal
Codice
deontologico Farmindustria sono le seguenti:
- nel mese di gennaio di ogni anno ciascuna impresa farmaceutica deve
comunicare,
su base regionale, all’AIFA il numero di sanitari visitati dai propri
ISF nell’anno
precedente, specificando il numero medio di visite effettuate. A tal
fine, entro il
mese di gennaio di ogni anno, ciascuna impresa farmaceutica deve
comunicare
inoltre l’elenco degli ISF impiegati nel corso dell’anno precedente, con
l’indicazione
del titolo di studio e della tipologia di contratto di lavoro con
l’azienda
farmaceutica.
- l’attività degli ISF deve essere svolta sulla base di un rapporto di
lavoro instaurato
con un’unica impresa farmaceutica salvo eventuali deroghe che fossero
individuate
con decreto del Ministro della Salute.
- gli ISF devono riferire al Servizio Scientifico dal quale essi
dipendono, ed al
Responsabile del Servizio di Farmacovigilanza tutte le informazioni
sugli effetti
indesiderati dei medicinali, allegando, ove possibile, copia delle
schede di
segnalazione utilizzate dal medico.
- ad ogni visita l’ISF deve consegnare al medico per ciascun medicinale
presentato, il
riassunto delle caratteristiche del prodotto, completo delle
informazioni sul prezzo
e, se del caso, delle condizioni alle quali il prodotto può essere
prescritto con oneri a
carico del SSN. Ciò salvo il caso in cui il medico sia in possesso di
una pubblicazione
che riproduca i testi dei riassunti delle caratteristiche dei prodotti
autorizzati dal
Ministero della Salute;
- l'ISF deve presentarsi all'operatore sanitario qualificandosi nella
sua funzione;
- l’informazione scientifica effettuata dagli informatori nei confronti
dei farmacisti,
ad esclusione dei farmacisti ospedalieri, relativamente ai medicinali
vendibili dietro
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presentazione di ricetta medica è limitata alle informazioni contenute
nel riassunto
delle caratteristiche del prodotto approvato dall’AIFA.
4.2.3 All’interno di ogni azienda deve essere individuata una specifica
procedura finalizzata
a garantire che le reazioni avverse dei farmaci segnalati dai medici
vengano
correttamente trasmesse dagli informatori scientifici dell’azienda
stessa al
Responsabile della Farmacovigilanza e al Responsabile del Servizio
Scientifico. Tale
procedura dovrà ugualmente garantire che agli ISF dell’azienda venga
fornito un
costante aggiornamento sulle proprietà, caratteristiche ed in
particolare sulle reazioni
avverse dei medicinali presentati ai medici. |