Art. 14 - Ferie
| Situazione di servizio |
Giorni |
Riduzione annua - R.O.L. (assorbita nell'orario medio di lavoro)(**) Giorni |
Santo Patrono del
comune dove risiede l'azienda Giorni |
Ex-Festività non
godute(*) Giorni |
TOTALE ANNUO Giorni |
| Anzianità di servizio fino a 10 anni | 20 | 8,5 giorni di ROL (Riduzione Orario Lavoro | 1 | 5 | 26+8,5 |
| Anzianità oltre i 10 anni di servizio | 25 | 68 ore (8,5 giorni di ROL (Riduzione Orario Lavoro) | 1 | 5 | 31+8,5 |
|
Per i quadri impiegati e intermedi del settore chimico in forza al 31.8.1990, e con oltre 18 anni di servizio |
27 | 68 ore (8,5 giorni di ROL (Riduzione Orario Lavoro) | 1 | 5 | 33+8,5 |
(omissis)
Il periodo di riposo annuale ha normalmente
carattere continuativo; solamente le
festività previste dalle lett. b) e c)
dell'art. 11 che cadono in tale periodo (con
esclusione delle festività che coincidono
con i giorni di sosta derivanti dalla
concentrazione dell'orario contrattuale di
lavoro in 5 giorni) non sono computabili
agli effetti delle ferie mentre è consentito
che si faccia luogo ad un corrispondente
prolungamento delle ferie stesse od al
pagamento dell'indennizzo come specificato
al successivo comma 10.
La scelta dell'epoca sarà fatta di comune
accordo compatibilmente con le esigenze di
servizio.
Il lavoratore può chiedere il godimento
delle ferie nell'anno feriale di
maturazione.
Qualora ciò non risultasse praticabile, al
fine di un effettivo godimento delle ferie,
è ammessa la possibilità di fruizione delle
stesse
entro 30 mesi dal termine dell'anno di
maturazione.
La relativa programmazione dovrà essere
realizzata
entro sei mesi dal termine dell'anno
successivo a quello di maturazione.
Non
è ammessa la rinuncia o la non concessione
delle ferie e, in caso di giustificato
impedimento, il non godimento delle ferie
deve essere compensato con un'indennità
sostitutiva corrispondente alla retribuzione
dovuta per le giornate di ferie non godute,
da calcolare nella misura della retribuzione
globale di fatto in atto al momento della
liquidazione.
In caso di risoluzione del rapporto di
lavoro, il periodo di ferie non può
coincidere con la decorrenza del periodo
previsto di preavviso, mentre il lavoratore
ha diritto, anche se la risoluzione del
rapporto di lavoro avvenga nel corso del
primo anno, alla liquidazione dei dodicesimi
di ferie corrispondenti alle frazioni di un
anno feriale incompiuto, sempreché non abbia
già usufruito del relativo periodo di ferie,
nel quale caso sarà tenuto a rimborsare il
corrispondente indennizzo per le ferie
godute in più dei dodicesimi maturati. Le
frazioni superiori a 15 giorni saranno
computate come mese intero.
Qualora il lavoratore venga richiamato in
servizio durante il periodo di ferie
l'impresa è tenuta ad usargli, sia per il
rientro in sede che per il ritorno alla
località ove trascorreva le ferie, il
trattamento di trasferta previsto dall'art.
25.
(omissis)
Nota di redazione: La riduzione annua di 68 ore corrisponde a 8,5 giorni goduti dagli informatori scientifici come R.O.L. (Riduzione Orario Lavoro) o sono conteggiati dall'azienda direttamente come giorni di ferie. Riduzione annua assorbita nell'orario medio di lavoro significa che l'orario MEDIO ANNUO dell'informatore scientifico con CCNL chimici resta sempre di 8 ore giornaliere medie annuo invece di essere di 7 ore e 45 minuti giornalieri.
