Il Tribunale di Massa, sez. lavoro, ha stabilito in sede cautelare ed urgente l’illegittimità della sospensione in CIGS del lavoratore beneficiario di un patto di stabilità.
La vicenda riguardava un informatore farmaceutico ceduto dalla sede italiana di una multinazionale a un’azienda farmaceutica italiana inserita in un network internazionale nel febbraio 2007. In occasione del trasferimento di ramo d’azienda l'azienda farmaceutica italiana si era impegnata a conservare il posto di lavoro del ricorrente, nonché a non aprire procedure di mobilità e a non dichiarare lo stato di crisi aziendale per tre anni, e cioè sino al febbraio 2010.
Il Tribunale non solo ha dichiarato che la sospensione in CIGS rappresentava una violazione di tale impegno, ordinando conseguentemente all'azienda farmaceutica italiana di reintegrare nel suo posto di lavoro e nella zona di pertinenza il lavoratore, ma l’ha anche condannata a corrispondergli le differenze economiche fra l’inferiore trattamento di cassa integrazione e la retribuzione piena in godimento prima della Cigs, e almeno sino alla data di scadenza del patto di stabilità.
Si tratta di una decisione molto importante a tutela dei lavoratori vittime in questo momento di spericolate operazioni societarie delle aziende farmaceutiche a loro danno.
La stessa pronuncia ha affermato la sussistenza della competenza territoriale del giudice del luogo in cui opera l’informatore. Anche tale questione ha una sua importanza, perché avvicina il lavoratore al Foro in cui opera agevolandogli l’attività difensiva.
